In base alla sentenza della Corte di Cassazione n. 31744 del 15 novembre 2023, il consulente tecnico di parte non può eccepire la nullità della relazione tecnica per il fatto che il consulente tecnico d’ufficio abbia utilizzato documenti non autorizzati.
Tuttavia, si precisa che tale eccezione può essere sollevata, ai sensi dell’art. 157, comma 2, c.p.c., sia in primo grado che all’udienza successiva al deposito della relazione peritale.