Con l’ordinanza n. 18518/2024 dell’8 luglio 2024, la Corte di Cassazione ha formulato e ribadito il seguente importante principio di diritto in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. degli Enti Pubblici: “in materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste l’onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa”.
In pratica, il Supremo Collegio, nel valutare una pronuncia emessa dalla Corte d’Appello di Salerno in tema di responsabilità della Pubblica Amministrazione per sinistro dovuto a cattiva manutenzione dell’asfalto stradale, ha stabilito che, per ottenere il risarcimento dal Comune, il danneggiato non è tenuto a provare la propria assenza di colpa ma solo a dimostrare il nesso causale tra il danno subito e le condizioni della strada.
La sentenza in esame ha, in sostanza, ribaltato la sentenza della Corte d’appello di Salerno, che aveva, invece, rigettato la richiesta di risarcimento avanzata dai familiari di un motociclista deceduto dopo aver perso il controllo del mezzo per un dissesto del manto stradale, sul presupposto che gli istanti non avevano fornito la prova della condotta diligente e prudente della vittima al momento dell’incidente.
La Corte di Cassazione ha ricordato che, secondo l’art. 2051 del Codice Civile, la responsabilità dell’ente gestore della strada ha natura oggettiva e non è necessario per l’attore dimostrare l’assenza di colpa del danneggiato. Eventuali prove attestanti la condotta di guida non diligente della vittima del sinistro sarebbero piuttosto a carico dell’ente stesso.
Pertanto, il danneggiato, o i suoi aventi causa, hanno il solo onere di dimostrare il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia, mentre l’Ente Pubblico può evitare una condanna al risarcimento dei danni solo dimostrando che il danno sia stato causato da un evento fortuito o da una condotta colposa di terzi, tali da configurarsi come cause esclusive del sinistro e in grado, dunque, di interrompere, di fatto, il nesso tra l’evento dannoso e la cosa custodita.