Con la Legge del 30 dicembre 2023, n. 2131, c.d. “Legge di Bilancio 2024”, è stata disposta l’abrogazione dell’esonero dell’applicazione della ritenuta d’acconto relativamente ai compensi percepiti dagli intermediari assicurativi.
Infatti, a partire dal 1º aprile p.v., sui compensi provvigionali riconosciuti direttamente dalle imprese di assicurazione verso gli intermediari iscritti nelle varie sezioni dei RUI, troverà applicazione -sul 50% dell’ammontare dei compensi provvigionali o, se l’intermediario si avvale di dipendenti e/o collaboratori, sul 20%- una ritenuta d’acconto con aliquota pari al 23% per il primo scaglione di reddito.
La ritenuta dovrà essere applicata direttamente all’atto del pagamento della provvigione e rispetto a tutti i compensi generati dall’attività di intermediazione, compresi eventuali rimborsi spese o sopraprovvigioni che vengono conferite al raggiungimento di risultati predeterminati (produttivi o tecnici).