Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza del 17 giugno 2024, n. 16745), il direttore dei lavori ha la responsabilità di verificare che l’installazione sia eseguita in conformità al progetto e alle regole di costruzione.
Per i giudici, tuttavia, ciò non significa che direttore dei lavori e appaltatore siano responsabili in solido per i difetti dell’opera derivanti da errori di progettazione. Anzi, potrebbero essere responsabili in solido solo nel caso in cui il committente avesse incaricato specificamente il direttore dei lavori di verificare la fattibilità e l’idoneità tecnica del progetto.