In data 10 maggio, è stato pubblicato sul sito dell’Autorità di Vigilanza il Provvedimento IVASS n. 131/2023 recante modifiche ed integrazioni, in ambito di finanza sostenibile, ai seguenti quattro regolamenti al fine di allineare la normativa secondaria italiana ai regolamenti europei già direttamente applicabili:
– Regolamento IVASS n. 24/2016, recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche. Il suddetto regolamento viene modificato al fine di allinearlo alle modifiche e integrazioni apportate dal Regolamento delegato (UE) 2021/1256 al Regolamento delegato (UE) 2015/35 in materia di integrazione dei rischi di sostenibilità nell’attività di investimento delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Viene integrato con obblighi in ordine ai «fattori di sostenibilità», «preferenze di sostenibilità» e «rischi di sostenibilità», in conformità alla richiamata normativa europea.
In particolare, i rischi di sostenibilità vengono inclusi fra i principi generali nella gestione degli investimenti di cui all’Articolo 4 del Reg. 24/2016.
La politica di investimento dovrà tenere conto “delle preferenze di sostenibilità dei clienti dell’impresa che sono state valutate nel processo di approvazione dei prodotti di cui all’articolo 30 – decies del Codice delle Assicurazioni” nonché dell’impatto potenziale a lungo termine della strategia e delle decisioni di investimento adottati sui fattori di sostenibilità.
– Regolamento IVASS n. 38/2018, recante disposizioni in materia di sistema di governo societario. Il citato regolamento viene modificato al fine di allinearlo alle modifiche e integrazioni apportate dal Regolamento delegato (UE) 2021/1256 al Regolamento delegato (UE) 2015/35 in materia di integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi e nelle politiche di remunerazione delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Nel Regolamento IVASS n. 38/2018, il Provvedimento IVASS n. 131/2023 aggiunge i rischi di sostenibilità fra i rischi che dovranno essere coperti dai presidi di governo societario posti in essere dalla società di assicurazione a cui si applica il Regolamento IVASS n. 38/2018.
Nel Capo II che contiene le norme in materia di “Sistema di gestione dei rischi” vengono integrate le strategie, processi e procedure di gestione di rischi volti ad individuare, misurare, valutare, monitorare, gestire e rappresentare su base continuativa i rischi gestionali -attuali e prospettici- con i rischi di sostenibilità. La gestione dei rischi di sostenibilità viene integrata con i compiti della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Anche nell’ambito delle politiche di remunerazione nonché nei rapporti con intermediari assicurativi e riassicurativi nonché fornitori di servizi esternalizzati.
– Regolamento IVASS n. 40/2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa. La modifica ha lo scopo di allineare il regolamento alle modifiche e integrazioni apportate dal Regolamento delegato (UE) 2021/1257 al Regolamento delegato (UE) 2017/2359 in materia di conflitti di interesse e di norme di comportamento relative alla consulenza in materia di investimenti per il collocamento di prodotti di investimento assicurativi che integrano le preferenze di sostenibilità dei contraenti, con particolare riguardo alla valutazione di adeguatezza.
Per quanto concerne le modifiche relative al Regolamento IVASS n. 40/2018, queste, in particolare, sono volte ad integrare gli obblighi informativi degli intermediari assicurativi e delle imprese di assicurazione includendo le informazioni sui fattori di sostenibilità e il dovere di rispettare le preferenze di sostenibilità espresse dal cliente.
In particolare nell’ambito dell’informativa precontrattuale, l’Impresa dovrà includere nell’informativa che verrà fornita al cliente anche le informazioni sulle caratteristiche e rischi di sostenibilità previste dalle disposizioni europee.
Nella distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi le eventuali preferenze di sostenibilità del contraente dovranno essere prese in considerazione anche nell’ambito della valutazione di adeguatezza ai sensi dell’Articolo 68-novies Reg. IVASS n. 40/2018. L’adeguatezza del prodotto anche per quanto riguarda le preferenze di sostenibilità dovrà essere oggetto di espressa dichiarazione di rispondenza (Articolo 68-decies) da parte dell’intermediario.
Nell’ipotesi in cui nessun prodotto di investimento assicurativo risulti soddisfare le preferenze di sostenibilità espresse dal contraente – e quest’ultimo decida di adottare le proprie preferenze di sostenibilità ai fini della conclusione del contratto, la dichiarazione di adeguatezza ai sensi dell’Articolo 68-decies dovrà riportare il suddetto adattamento, specificandone le ragioni.
– Regolamento IVASS n. 45/2020, recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi. Il regolamento è stato modificato al fine di allinearlo e alle modifiche e integrazioni apportate dal Regolamento delegato (UE) 2021/1257 al Regolamento delegato (UE) 2017/2358 – con riguardo ai prodotti che tengono conto degli obiettivi di sostenibilità dei clienti – in materia di individuazione del mercato di riferimento, ivi compreso quello negativo, nonché in materia di test, monitoraggio e revisione del prodotto e di flussi informativi tra produttore e distributore.
Da ultimo, il Provvedimento modifica il Regolamento IVASS n. 45/2020 nella parte in cui viene individuato il mercato di riferimento. Nell’individuazione del mercato di riferimento, dovranno essere considerati i fattori di sostenibilità del prodotto.
In materia di test, monitoraggio e revisione dei prodotti, la compatibilità dei costi e oneri con il mercato di riferimento individuato dovrà prendere in considerazione anche con gli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità (art. 8 Reg. IVASS n. 45/2020). Nell’attività di intermediazione, il distributore dovrà tenere conto anche degli eventuali obiettivi di sostenibilità sostenuti dal cliente.
Infine i fattori di sostenibilità dovranno essere considerati anche nella redazione delle Politica in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi.
Il Provvedimento IVASS n. 131/2023 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Provvedimento IVASS n. 131/2023 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.