Si conclude, in parte, con le sentenze del TAR Lazio n. 897/2023 (SNA – Sindacato nazionale agenti di assicurazione vs. IVASS) e n. 10656/2022 (U.A.A – Unione agenti Axa e G.A.Z – Gruppo agenti Zurich vs. IVASS) la vicenda sul Preventivass, oggetto di ricorso da parte di alcune associazioni di categoria degli intermediari assicurativi.
Il verdetto si basa sull’annullamento dell’art. 3 sub lett. d) e dell’art. 11 lett. a), b), c) del Regolamento IVASS n. 51 del 21 giugno 2022.
Con la sentenza n. 897/2023 i broker ottengono una vittoria perché vengono esonerati dall’obbligo di utilizzo del Preventivass. Il provvedimento ha deciso sul ricorso proposto dallo SNA, ribadendo che solo gli agenti, con banche, sim, intermediari finanziari ed altri intermediari accessori, agiscono come mandatari delle imprese di assicurazione e per tale motivo devono applicare tutte le disposizioni previste dall’obbligo di utilizzo del Preventivass. Per quanto riguarda invece la richiesta di revoca dell’obbligo di presentazione dei preventivi al cliente, il TAR ha dato torto a SNA e quindi l’obbligo è entrato in vigore dal 1° marzo.
Con la sentenza n. 10656/2022, invece, il ricorso dei gruppi agenti U.A.A. e G.A.Z.– che chiedeva l’annullamento dell’art. 11, co. 1, lett. c) del Regolamento n. 51/2022 – è stato accolto in toto. L’art. 11, co. 1, lettera c) prevedeva, in caso di conclusione di un contratto, l’obbligo per gli intermediari di raccogliere e conservare, secondo modalità concordate con le imprese, la dichiarazione con la quale il cliente attestava di aver ricevuto le informazioni sui premi offerti dalle imprese sul contratto base o di aver utilizzato Preventivass autonomamente. Il Tar ha quindi affermato che la definizione delle formalità sugli obblighi informativi, in tema di preventivazione, è rimessa alla libera organizzazione delle imprese assicurative e degli agenti, che potranno individuare così proprie modalità.