Oblio oncologico: in che modo le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi alla nuova normativa?

Il 3 febbraio 2025 si è conclusa la pubblica consultazione sullo schema di Provvedimento 9/2024 a modifica del Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018. In attesa della pubblicazione da parte di IVASS degli esiti, si ricordano di seguito le principali novità introdotte dal Provvedimento.

Lo scopo del Provvedimento n. 9/2024 è quello di dare attuazione alla delega contenuta nell’art. 2, comma 7 della L. 193 del 2023, recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.

In particolare, la legge sul diritto all’oblio oncologico introduce il divieto per le imprese di assicurazioni e per i distributori di acquisire, in fase di stipula o rinnovo di un contratto, informazioni relative allo stato di salute del cliente quando sia decorso un determinato lasso di tempo dall’ultimo trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia.

Qualora tali informazioni in passato fossero state già fornite dal cliente, queste non potranno essere prese in considerazione ai fini della determinazione del rischio se, nel frattempo, sono maturati i requisiti per il diritto all’oblio oncologico.

I commi 3 e 4 dell’art. 1 Provvedimento disciplinano le condizioni per l’esercizio e il rispetto del diritto all’oblio oncologico introducendo l’art. 56-bis e l’art. 56-ter nel Regolamento n. 40 del 2018. Nello specifico, l’art. 56 bis prevede che è tenuto a fornire al cliente nel MUP (modello unico precontrattuale) in modo chiaro e con caratteri dotati di particolare evidenza, l’informativa sul diritto all’oblio oncologico. Pertanto, nel caso in cui non ci siano stati episodi di recidiva, il trattamento oncologico sia concluso e siano decorsi i termini indicati nella l. 193 del 2023, il cliente non sarà tenuto a fornire informazioni in merito alla sua patologica oncologica pregressa.

Il Provvedimento prevede che, in caso di non coincidenza tra assicurato e contraente, tale informativa sia resa sia all’uno che all’altro in modo tale che sia ben compresa dall’effettivo portatore del rischio, in accordo con quanto previsto dall’art. 58 del Reg. 40 del 2018 in merito alla valutazione delle necessità del contraente o assicurato.

Le informazioni sulle pregresse malattie oncologiche non possono essere acquisite dal distributore e qualora già in suo possesso, non potranno essere utilizzate né in fase precontrattuale per stabilire le condizioni di contratto (e.g. limitazioni/esclusioni di garanzie) né in fase di esecuzione per la valutazione del rischio e la solvibilità.

Successivamente, l’art. 56-ter specifica le modalità attraverso le quali il contraente o l’assicurato possono esercitare il proprio diritto all’oblio oncologico. In particolare, viene precisato che la certificazione attestante il possesso dei requisiti per avere il diritto all’oblio oncologico, deve essere acquisita con le modalità di cui al Decreto 5 luglio 2024 e inviata all’assicurazione.

I commi 1 e 2 dell’art. 2 del Provvedimento integrano le definizioni già esistenti nel Reg. 41 del 2018 con quelle di “conclusione del trattamento attivo per patologie oncologiche” e “diritto all’oblio oncologico”, in raccordo con la normativa primaria di riferimento.

Successivamente, con i commi 3 e 4 il Provvedimento prevede che i documenti informativi precontrattuali (DIP) aggiuntivi dovranno essere integrati con la spiegazione su come esercitare il diritto all’oblio oncologico e, intervenendo sull’art. 1, è stato previsto che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti non sono idonee a compromettere il diritto alla prestazione, qualora siano riferite a patologie oncologiche per le quali si applica il diritto all’oblio.

Infine, l’art. 3 contiene la disciplina transitoria e prevede che le impese di assicurazione e i distributori sono tenuti a integrare il contenuto dei MUP e dei DIP aggiuntivi entro il 5 luglio 2025.

Ulteriori informazioni saranno fornite quando saranno diffusi i risultati della pubblica consultazione.