Con l’ordinanza n. 19104 del 6 luglio 2023, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale l’intermediario finanziario ha il precipuo obbligo di fornire al cliente (recte: all’investitore), informazioni preventive dettagliate e specifiche riguardo i titoli che formano oggetto dell’investimento.
Più un particolare, l’investitore che non sia qualificato deve essere messo a conoscenza della natura dei titoli e dei caratteri propri dell’emittente. E così, sussisterà un inadempimento sanzionabile ogniqualvolta gli obblighi informativi non risulteranno adeguati rispetto alla natura dell’operazione e dell’investitore, restando irrilevante ogni valutazione in merito alla adeguatezza dell’investimento.
In estrema sintesi, anche qualora l’intermediario dovesse ritenere l’operazione adeguata dovrà sempre fornire all’investitore non professionale, tutte le informazioni previste dall’art. 28, 2° comma Reg. Consob n. 11522 del 1998, dal momento che solo così potrà assicurare il compimento di investimenti consapevoli.
L’inosservanza di specifici obblighi di informazione da parte dell’intermediario avrà l’effetto di disorientare l’investitore, il quale non sarà messo nella condizione di eseguire scelte di investimento ovvero disinvestimento consapevoli.
È, dunque, importante che l’intermediario – in base al profilo di rischio dell’investitore – fornisca informazioni adeguate riguardo alle caratteristiche dell’operazione ivi comprese quelle attinenti al rischio di default dell’emittente.
Conseguentemente, le informazioni non dovranno riferirsi ai rischi generali dell’investimento in titoli bensì dovranno, necessariamente, essere riferite al titolo specifico che l’investitore si appresta ad acquistare.
In buona sostanza, in materia di intermediazione finanziaria l’obbligo di informazione posto a carico dell’intermediario, non deve essere generico e, in caso di acquisto di obbligazioni di uno Stato straniero, sussiste l’obbligo per l’intermediario di fornire informazioni dettagliate sul grado di rischio di insolvenza dello Stato derivante dalle condizioni dell’emittente nonché dalle prospettive future del medesimo, le quali devono essere aggiornate al momento stesso in cui l’operazione è stata compiuta.