Nel tempo, la giurisprudenza è stata chiamata a dirimere tre principali questioni e in particolare: a) se sia valida una polizza linked ove il rischio demografico sia totalmente assente o irrilevante; b) se una polizza linked ove sia presente ma non prevalente il rischio demografico possa esser comunque essere qualificata come un’operazione assicurativa in base alla normativa di vigilanza con particolare riferimento alla disciplina della distribuzione; e in ultimo c) se una polizza linked possa essere o meno considerata un’assicurazione sulla vita e, pertanto, ricevere la protezione di cui all’art. 1923 c.c.
Riguardo alla prima questione la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che nelle polizze linked, caratterizzate dalla componente causale mista, finanziarie ed assicurativa sulla vita, anche ove sia prevalente la causa finanziaria la rispondenza della parte qualificata come assicurativa deve essere coerente ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata, con particolare riferimento al rischio demografico, rispetto al quale occorre verificare l’entità della copertura assicurativa, desumibile dall’ammontare del premio versato dal contraente rispetto al capitale garantito, dall’orizzonte temporale e dalla tipologia d’investimento.
In merito alla qualificazione della polizza linked come operazione assicurativa quando sia presente ma non prevalente il rischio demografico, la Corte di Giustizia europea con la sentenza del 24 febbraio 2022, ha precisato che tali contratti nonostante la loro dominante natura finanziaria restano sempre e comunque assicurazioni sulla vita.
In particolare, a parere dei giudici euro-unionali le polizze linked devono essere qualificati come contratti assicurativi. A qualificare tale contratto come tale per la Corte è sufficiente che un’impresa di assicurazione si impegni a fornire una prestazione in caso di decesso dell’assicurato o al verificarsi di un altro evento, in cambio del pagamento di un premio da parte dell’assicurato. Pertanto, questi elementi minimali permettono di qualificare come contratti di assicurazione sulla vita ai sensi della direttiva n. 2002/83.
La posizione assunta dalla Corte di giustizia europea riguardo alla qualificazione dei contratti linked come contratti di indubbia natura assicurativa ha una inevitabile ripercussione anche sulla applicabilità a tali prodotti della disciplina codicistica di cui all’art. 1923 c.c. nonostante sino adesso una parte di giurisprudenza aveva la tendenza ad escluderla.