Il 19 giugno 2024 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea:
- la VI Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva (UE) 2024/1640 del 31 maggio 2024),
- il Regolamento Antiriciclaggio (Regolamento (UE) 2024/1624 del 31 maggio 2024) e
- il Regolamento AMLA (Regolamento (UE) 2024/1620 del 31 maggio 2024) (c.d. “AML Package”).
Tra i principali obiettivi del pacchetto segnaliamo le esigenze di:
- riformare il regime AML/CFT dell’Unione Europea;
- uniformare gli obblighi e le misure AML/CFT;
- rafforzare il sistema di vigilanza;
- estendere gli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione a nuove categorie di soggetti obbligati, tra cui traders nel settore del lusso.
Sotto questo ultimo profilo, la nuova normativa introduce, per gli operatori nel settore dei luxury goods (inclusi yacht, aeromobili e veicoli a motore), obblighi di identificazione della clientela e di segnalazione di alcune tipologie di operazioni, imponendo pertanto un necessario adeguamento delle procedure aziendali ai nuovi obblighi di compliance. Tali obblighi, come vedremo nel prosieguo, scattano ove il valore dei beni venduti superi determinate soglie.
Tale approccio del legislatore europeo mirante a includere le transazioni aventi a oggetto beni di lusso nella normativa AML, prosegue una linea già tracciata, che viene meglio esplicitata nel Considerando 20 del Regolamento:
“Gli autoveicoli, le unità da diporto e gli aeromobili nei segmenti di mercato più elevati sono vulnerabili ai rischi di uso improprio per il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, dato il loro elevato valore e la loro trasportabilità. Pertanto, le persone che commerciano tali beni dovrebbero essere soggette agli obblighi in materia di AML/CFT. La trasportabilità di tali beni è particolarmente interessante a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, data la facilità con cui tali beni possono circolare attraverso o al di fuori dei confini dell’Unione e il fatto chele informazioni relative a tali beni se registrati in paesi terzi potrebbero non essere facilmente accessibili da parte delle autorità competenti. Per mitigare il rischio che beni di valore elevato dell’Unione possano essere utilizzati impropriamente a fini criminali e per garantire la visibilità della proprietà di tali beni, è necessario imporre alle persone che commerciano beni di valore elevato di segnalare le operazioni relative alla vendita di autoveicoli, unità da diporto e aeromobili. Gli enti creditizi e gli enti finanziari forniscono servizi essenziali per la conclusione della vendita o del trasferimento della proprietà di tali beni e dovrebbero altresì essere tenuti a segnalare tali operazioni alla FIU. Mentre i beni destinati esclusivamente allo svolgimento di attività commerciali non dovrebbero essere soggetti a tali comunicazioni, le vendite per uso privato a fini non commerciali non dovrebbero essere limitate ai casi in cui il cliente è una persona fisica, ma dovrebbe riguardare anche vendite a soggetti e istituti giuridici, in particolare quando sono istituiti per amministrare la ricchezza del loro titolare effettivo”
Di quali obblighi si tratta esattamente?
A partire da quando tali obblighi saranno attivi?
Quali sono le principali novità introdotte con particolare riferimento al settore del lusso?
A tale proposito, va operata una distinzione tra le tre fonti normative in questione.
LA VI DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO
La VI Direttiva Antiriciclaggio – che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937 ed abroga la direttiva (UE) 2015/849 – ha ad oggetto i meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Essa entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. Come noto, la Direttiva non introduce obblighi diretti ed immediati ma necessita di un atto di recepimento da parte dei singoli stati membri.
Nel caso in questione, gli Stati membri hanno termine generale per recepire la Direttiva entro il 10 luglio 2027, salvo che per:
- le norme riguardanti il registro sulla titolarità effettiva (artt. 11-12-13-15) il cui termine di recepimento è fissato al 10 luglio 2026 e
- il Punto di accesso unico alle informazioni sui beni immobili (art. 18) il cui termine di recepimento è fissato al 10 luglio 2029.
I principali punti della VI direttiva che toccano anche il settore del lusso sono i seguenti:
1. Registro titolari effettivi.
Vi potranno accedere anche persone del pubblico aventi un interesse legittimo (inclusa la stampa e la società civile);
2. Punto di accesso unico dei registri immobiliari.
I registri immobiliari dovranno essere accessibili alle autorità competenti attraverso un punto di accesso unico, che indichi informazioni su prezzo, tipo di proprietà, dati storici e gravami quali ipoteche, restrizioni giudiziarie e diritti di proprietà.
3. Sistema di interconnessione dei registri dei conti correnti e le investigazioni penali.
Verrà istituito un registro centralizzato con informazioni sui conti correnti per facilitare il tracciamento dei flussi finanziari e la individuazione di operazioni sospette nel contesto investigativo.
4. Poteri delle FIU.
Le FIU avranno accesso immediato e diretto, tra l’altro, alle informazioni finanziarie, amministrative, investigative, fiscali, su fondi e altri beni congelati a seguito di sanzioni finanziarie mirate, su trasferimenti di fondi e trasferimenti di cripto attività, sui registri nazionali dei veicoli a motore, degli aeromobili e delle unità da diporto, sui dati doganali e su i registri nazionali delle armi.
IL REGOLAMENTO ANTIRICICLAGGIO
Oggetto ed entrata in vigore:
Il Regolamento Antiriciclaggio (Regolamento (UE) 2024/1624 del 31 maggio 2024) (o “Single Rulebook”) (Regolamento Antiriciclaggio), relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.
Esso si applicherà a partire dal 10 luglio 2027 salvo che per i soggetti obbligati di cui all’art. 3, punto 3), lettere n) e o) (agenti calcistici e società calcistiche professionistiche), il cui termine si applicherà a decorrere dal 10 luglio 2029.
Trattandosi di Regolamento, lo stesso non necessiterà di atto nazionale di recepimento e pertanto alla data prevista sarà immediatamente efficace negli Stati Membri.
Principali punti:
Le principali novità introdotte dal Regolamento Antiriciclaggio che riguardano il settore del lusso sono le seguenti:
- Obbligo di adeguata verifica rafforzata in caso di clienti con alto patrimonio netto: € 50 mln; la violazione di tale obbligo costituirà un’aggravante sanzionatoria.
- Fissato il limite a livello dell’Unione per i pagamenti in contanti (massimo 10.000 EUR) tranne che tra privati che operano in un contesto non professionale.
- Obblighi di adeguata verifica, monitoraggio delle transazioni e di segnalazione ora estesi a persone che commerciano metalli preziosi, pietre preziose e altri beni di valore elevato (High-value goods) intesi quali:
- “gioielli, articoli in oro o argento di valore superiore a 10.000 euro;
- orologi di valore superiore ai 10.000 euro; veicoli a motore di valore superiore ai 250.000 euro o equivalenti in valuta locale;
- aerei di valore superiore a 7,5 mln di euro o equivalenti in valuta locale;
- imbarcazioni di valore superiore a 7,5 mln di euro o equivalenti in valuta locale.”
Specificamente, in relazione agli obblighi di adeguata verifica della clientela, l’art. 25 del Regolamento prevede: “Identificazione dello scopo e della natura prevista di un rapporto d’affari o di un’operazione occasionale
Prima di avviare un rapporto d’affari o di eseguire un’operazione occasionale, il soggetto obbligato si accerta di comprenderne lo scopo e la natura prevista. A tal fine, il soggetto obbligato ottiene, ove necessario, informazioni riguardanti:
- lo scopo e la motivazione economica dell’operazione occasionale o del rapporto d’affari;
- l’importo stimato delle attività previste;
- l’origine dei fondi;
- la destinazione dei fondi.
- l’attività commerciale o l’occupazione del cliente.
Ai fini del primo paragrafo, lettera a) dell’articolo 25, i soggetti obbligati di cui all’articolo 74 (cioè i traders di imbarcazioni, aeromobili e veicoli a motore), raccolgono informazioni al fine di determinare se l’uso previsto dei beni di valore elevato di cui a tale articolo sia a scopi commerciali o non commerciali.
In particolare, con specifico riferimento a imbarcazioni, aeromobili e veicoli a motore, ai sensi dell’Articolo 74 del Regolamento, è previsto un meccanismo di segnalazioni basate su soglie in merito a operazioni su determinati beni di valore elevato:
“1. Le persone che commerciano beni di valore elevato segnalano alla FIU tutte le operazioni che comportano la vendita dei seguenti beni di valore elevato quando tali beni sono acquisiti a fini non commerciali:
a) veicoli a motore a un prezzo pari almeno a 250.000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
b) natante a un prezzo pari almeno a 7.500.000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
c) aeromobile a un prezzo pari almeno a 7.500.000 EUR o al controvalore in moneta nazionale.
2. Gli enti creditizi e gli enti finanziari che offrono servizi in relazione all’acquisto o al trasferimento di proprietà dei beni di cui al paragrafo 1 segnalano a loro volta alla FIU tutte le operazioni che effettuano per i propri clienti in relazione a tali beni.
3. Le segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate entro i termini imposti dalla FIU.”
Ulteriore punto di interesse nel Regolamento, ai fini della definizione di PEP (persone esposte politicamente) vengono chiariti i seguenti punti:
- vi rientrano capi di autorità regionali e locali, compresi i raggruppamenti di comuni e le regioni metropolitane, con almeno 50.000 abitanti;
- vi rientrano altre importanti cariche pubbliche previste dagli Stati membri;
- «familiari»: per le cariche di cui al punto 34), lettera a), punto i), e le cariche equivalenti a livello dell’Unione o, in un paese terzo, i fratelli e le sorelle.
IL REGOLAMENTO AMLA
Il Regolamento (UE) 2024/1620 del 31 maggio 2024 che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, entrerà in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applicherà a decorrere dal 1luglio 2025. Tale regolamento riguarda l’autorità centrale europea antiriciclaggio AMLA (Anti-Money Laundering Authority), che avrà sede in Germania (Francoforte).
Conclusioni
In conclusione, gli operatori del settore del lusso ed in particolare del commercio di veicoli a motore, imbarcazioni e aeromobili di valore elevato, dovrebbero sin d’ora, in vista dell’entrata in vigore il 10 luglio 2027 del Regolamento Antiriciclaggio, approntare un sistema di adeguata verifica della clientela, nominando un Responsabile Compliance, con possibilità di esternalizzare la funzione operativa (ferma restando la responsabilità in capo al soggetto obbligato), che si occupi di assicurare l’adempimento alla normativa antiriciclaggio, e adottare dei protocolli KYC che assicurino la raccolta e la conservazione delle informazioni e della documentazione richiesta dalla normativa e l’effettuazione delle segnalazioni su soglia. Va inoltre ricordato che l’attuale sistema prevede controlli e ispezioni da parte delle autorità preposte (la Guardia di Finanza in Italia) ed elevate sanzioni in caso di violazioni del rispetto della normativa, a carico di tutti i soggetti obbligati.
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