La natura giuridica delle polizze decennali “postume”: una recente pronuncia della Corte di Cassazione

Con una recentissima pronuncia, la Suprema Corte ha chiarito la natura giuridica delle polizze decennali “postume” che, in base all’art. 4 D.lgs. n. 122 del 2005, le società costruttrici saranno obbligate a sottoscrivere in favore degli acquirenti.

Partendo da una fattispecie posta all’attenzione del Supremo Collegio da una società utilizzatrice (in virtù di contratto di leasing) di un capannone, che agiva per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del cedimento di parte del piazzale adiacente al fabbricato in uso, gli Ermellini hanno fornito un’interpretazione finalmente univoca della natura giuridica del contratto assicurativo previsto dalla norma su menzionata.

Più nello specifico, il Tribunale (e successivamente la Corte d’Appello), se da un lato aveva accolto la domanda ex art. 2043 c.c. formulata dalla istante, condannando dunque l’appaltatrice e il direttore dei lavori al relativo risarcimento, dall’altro lato avevano, invece, rigettato, in quanto ritenuta prescritta, l’azione ex art. 1669 c.p.c. proposta dalla società utilizzatrice soprattutto al fine di sentire attivare la polizza decennale postuma stipulata dalla appaltatrice all’epoca dei lavori di realizzazione del piazzale poi crollato.

L’utilizzatrice aveva, dunque, impugnato la sentenza della Corte d’Appello di fronte alla Suprema Corte, ritenendo che le corti territoriali non avessero correttamente esaminato un aspetto decisivo della censura, ovvero la legittimazione ad impugnare dell’istante, in relazione all’applicazione dell’art. 1669 c.c. nonché dell’art. 4 del D. Lgs. n. 122 del 2005.

Il Supremo Collegio, accogliendo il motivo di impugnazione proposto, ha dunque definitivamente chiarito che la polizza decennale “postuma” che il Costruttore è obbligato a concludere, deve essere considerata stipulata a vantaggio dell’acquirente (o del promissario acquirente), in quanto predisposta a copertura non solo dei danni di cui fosse ritenuto responsabile ex art. 1669 c.c., ma anche dei danni a terzi.

Tale contratto assicurativo, dunque, deve essere inquadrato nell’ambito dell’assicurazione per danni per conto di chi spetta, in quanto il terzo assicurato, pur non ancora noto (di norma) al momento della conclusione del contratto, deve essere legittimato a far valere i diritti discendenti dalla polizza, e contemporaneamente lo stesso contraente potrebbe essere altrettanto legittimato ad agire, se previsto dalle specifiche disposizioni contrattuali che, comunque, andrebbero verificate caso per caso.

Per lungo tempo la dottrina si era interrogata sull’interpretazione da fornire all’art. 4 del D.lgs. n. 122 del 2005, in quanto da un lato vi era chi sosteneva che il riferimento all’art. 1669 c.c. inducesse a ritenere che la polizza da stipulare fosse per la responsabilità civile, quindi in favore del costruttore (e rispetto alla quale l’acquirente doveva dunque ritenersi estraneo e privo di azione diretta in caso di sinistro), dall’altro lato, invece, il richiamo all’espressione “a beneficio dell’acquirente”, facesse propendere per una polizza danni per conto altrui, o meglio per conto di chi spetta.

La Cassazione ha, finalmente, chiarito una simile disputa interpretativa, inquadrando, come si è visto, la decennale postuma nell’ambito della figura della assicurazione per conto di chi spetta.

Ciò in quanto, secondo gli Ermellini, il senso della norma in questione era l’intenzione di salvaguardare i diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili in costruzione, contro i rischi di crisi o di insolvenza del Costruttore: in simili ipotesi, purtroppo sempre più frequenti, ove si inquadrasse il contratto da sottoscrivere nell’ambito di una mera polizza di responsabilità ex art. 1669 c.c., l’acquirente non avrebbe strumenti per agire nel caso di vizi accertati all’immobile, o di danni a terzi. Viceversa, secondo l’interpretazione oggi preferita dal Supremo Collegio, egli potrebbe direttamente azionare la polizza, pur sottoscritta dal Costruttore.