By judgment no. 3308/2021 issued on 10 August 2021, the Court of Palermo has addressed particularly interesting legal issues, related to the trustee’s capacity to bring an action against the bank and to the illegal granting of credit by the bank, in the event that a company fails to meet the minimum essential requirements for business continuity.
More specifically, the granting of credit by financial institutions shall be subject to verification of the creditworthiness of the credit applicant by the bank, especially if the latter is clearly unable to pay its debts.
In other words, the banks, in compliance with the provisions of art. 5 TUB, have the obligation to fulfill specific duties of professional diligence and principles of sound and proper management by carefully verifying all the information offered by the credit applicant.
On the contrary, when the bank extending the loan fails to take steps to acquire the appropriate asset and income documentation, it shall be liable for having negligently granted the credit and facilitated business continuity to the detriment of the company’s creditors.
Essentially, whenever a bank extends a credit that is likely to make it easier for directors to continue the Company’s business, even though the minimum requirements for the business continuation are not met, the bank shall be held jointly and severally liable with the directors pursuant to art. 2055 c.c. for contributing to the financial collapse of the company.
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SENTENZA IN PILLOLE: RESPONSABILITA’ SOLIDALE DELL’ENTE CREDITIZIO E DEGLI AMMINISTRATORI IN CASO DI OMESSA VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO
Con la sentenza n. 3308/2021 emessa lo scorso 10 agosto 2021, il Tribunale di Palermo ha affrontato questioni giuridiche particolarmente interessanti poiché connesse alla legittimazione attiva del curatore ad agire nei confronti della banca nonché alla abusiva concessione del credito da parte dell’ente finanziatore, nel caso in cui una società difetti dei requisiti minimi ed essenziali per la continuità aziendale.
Più in particolare, la concessione del credito da parte degli istituti finanziari deve essere subordinata alla verifica da parte di questi ultimi della sussistenza del merito creditizio da parte del soggetto richiedente l’accesso al credito, soprattutto qualora quest’ultimo si trovi in uno stato di evidente decozione.
In altri termini le banche, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 5 TUB, hanno l’obbligo di adempiere a specifici doveri di diligenza professionale e principi di sana e corretta gestione verificando, con prudenza, tutte le informazioni offerte dal soggetto richiedente il credito.
All’opposto, quando il finanziatore non provvede ad acquisire l’opportuna documentazione patrimoniale e reddituale, sarà responsabile per aver colposamente erogato il credito e agevolato la continuità aziendale in danno di tutti i creditori sociali.
In estrema sintesi, ogniqualvolta la banca eroghi dei finanziamenti capaci di agevolare gli amministratori a proseguire l’attività d’impresa seppur in assenza dei requisiti minimi richiesti, quest’ultima dovrà essere ritenuta solidamente responsabile con gli amministratori ai sensi dell’art. 2055 c.c. per l’aggravamento del dissesto sociale