In data 26 luglio, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ha pubblicato sul suo sito internet una lettera al mercato recante chiarimenti applicativi sugli obblighi cui al Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio Europeo del 17 marzo 2014 (il “Regolamento”).
L’IVASS ribadisce che trova applicazione a tutte le imprese e gli intermediari assicurativi (incluse le sedi secondarie in Italia di imprese e intermediari esteri) il divieto di “mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi” sottoposti a misure restrittive e congelamento sulla base delle disposizioni cui al Regolamento o agli artt. 4 e 4-bis del D.lgs. 109/2007.
L’IVASS precisa inoltre che l’obbligo di mettere in atto procedure e controlli necessari per individuare “i fondi economici” che sono oggetto di congelamento si applica anche alle imprese operanti esclusivamente nel ramo danni le quali, a tal fine, sono innanzitutto tenute a monitorare la lista dei soggetti a carico dei quali vengono applicate le misure restrittive.
Fermo quanto sopra, l’Istituto chiarisce tuttavia che le imprese operanti nel ramo danni non sono comunque obbligate ad effettuare le comunicazioni alla UIF, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.lgs 109/2007, salvo il caso in cui i beni e le disponibilità economiche sono oggetto di misure restrittive in ragione del particolare regime sanzionatorio contro la Russia; in tale ultimo caso sorgerà l’obbligo per le imprese e gli intermediari di effettuare la comunicazione alla UIF.