Un nuovo capitolo si apre nel dibattito tra privacy e accesso ai documenti, con una compagnia assicurativa che ha presentato ricorso contro un’Azienda Sanitaria Locale (ASL) per l’accesso respinto a documenti riguardanti un incidente stradale.
La compagnia ha insistito sull’importanza di visionare la registrazione di una chiamata al 118 per verificare la dinamica dell’incidente riportata in una richiesta di risarcimento, divergente da quanto accertato dai Carabinieri.
L’ASL ha negato l’accesso, sostenendo la natura di dati personali contenuti nella registrazione, provocando una disputa legale che ha portato il caso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Puglia.
Il TAR ha riconosciuto l’interesse legittimo della compagnia all’accesso alla registrazione, fondamentale per verificare la dinamica dell’incidente e prevenire frodi. Tuttavia, ha anche sottolineato la necessità di proteggere la privacy e i dati sensibili, suggerendo l’oscuramento delle parti non pertinenti o sensibili della registrazione.
La sentenza, emessa il 5 febbraio 2024, accoglie il ricorso della compagnia con la condizione che l’ASL adotti misure per proteggere i dati sensibili, garantendo l’accesso alle informazioni rilevanti, offrendo così una soluzione di compromesso tra il diritto di difesa della compagnia e la privacy degli individui coinvolti. Il TAR sottolinea in particolare l’importanza di limitare l’accesso alle sole informazioni necessarie, rispettando i principi di minimizzazione e proporzionalità.
Inoltre, impone all’ASL di sviluppare procedure specifiche per oscurare le parti sensibili della registrazione, assicurando che solo le informazioni rilevanti siano rese disponibili alla compagnia assicurativa.
La sentenza in quesitone rappresenta un importante precedente in merito alla gestione delle richieste di accesso ai documenti contenenti dati sensibili, bilanciando la protezione dei dati personali con le esigenze legittime delle parti coinvolte.