Lo scorso 2 luglio, l’Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali (EIOPA), in conformità con l’articolo 29, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 1094/2010, ha pubblicato sul suo sito internet un parere sulle imprese di (ri)assicurazione captive, con particolare attenzione alle operazioni infragruppo e al principio della persona prudente.
Nello specifico, il documento è rivolto alle autorità di vigilanza competenti, in modo da contribuire alla convergenza delle aspettative di vigilanza all’interno dell’Ue, e mira a facilitare la supervisione – proporzionata e basata sul rischio – delle imprese di assicurazione captive, ossia detenute dall’impresa finanziaria capogruppo al fine di assicurare i propri rischi beneficiando di costi ridotti (art. 13, par. 2 e 5 della Direttiva Solvency II).
Nel parere, l’EIOPA fissa molteplici aspettative di vigilanza rispetto a diverse aree, specificando, ad esempio, che le autorità di vigilanza devono, inter alia, (i) assicurarsi che non vi sia arbitraggio nella classificazione dell’attività come prestito o meno, o anche (ii) garantire che le imprese di assicurazione captive rispettino il principio della persona prudente, valutando il portafoglio nel suo complesso in considerazione di diversi parametri, come liquidità e disponibilità.