L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato lo scorso 1 luglio un parere indirizzato alla Consob, in risposta alla notifica da parte della stessa riguardo la sua decisione di concedere l’autorizzazione ex art. 26-sexies, par. 10, del Regolamento sulle cartolarizzazioni (UE) 2017/2402.
Nello specifico, si tratta di un’autorizzazione volta ad utilizzare, quali garanzie di alta qualità per le cartolarizzazioni in bilancio, le garanzie sotto forma di contanti in deposito presso il cedente o le sue affiliate.
L’EBA, a seguito di diverse valutazioni effettuate rispetto all’attuale classificazione degli istituti di credito italiani e alla composizione del mercato italiano delle cartolarizzazioni sintetiche, all’interno del parere conferma la sussistenza per giustificare una deroga parziale della norma.
In questo modo, alla presenza di determinate condizioni, il cedente può utilizzare garanzie di alta qualità sotto forma di contanti in deposito presso il cedente.
L’EBA sottolinea che la Consob è in ogni caso tenuta a svolgere periodiche verifiche riguardo l’esistenza delle condizioni di esenzione, adottando apposte misure qualora esse vengano meno.