Con ordinanza del 19 gennaio 2023, n. 1567, la Suprema Corte di Cassazione in composizione nomofilattica, ha affermato un importantissimo principio di diritto in base al quale, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo solo nelle materie in cui la causa petendi si radichi esattamente nelle modalità di esercizio del potere amministrativo.
In altri termini, la giurisdizione non potrà essere del giudice amministrativo bensì sarà riservata al giudice ordinario, tutte le volte in cui la richiesta di risarcimento del danno da parte di un privato, dimori non nel cattivo esercizio amministrativo bensì in un comportamento posto in essere dalla Pubblica Amministrazione, la cui illiceità sia stata prospettata come violazione delle regole generali di buona fede e correttezza alla cui osservanza è tenuto qualsiasi soggetto sia esso pubblico che privato.
Più nel dettaglio, i giudici di legittimità, dando continuità a un principio oramai diffuso, hanno rilevato che in tema di lesione dell’affidamento derivante dall’annullamento di un atto amministrativo illegittimo, la giurisdizione debba spettare al giudice ordinario essendo l’affidamento una situazione tutelata di per sé e certo per il suo collegamento con l’interesse pubblico.