Nell’ambito dei crescenti sforzi per rafforzare la capacità dell’Unione Europea di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (“AML/CFT“), il 18 gennaio 2024 il Consiglio e il Parlamento hanno adottato un accordo provvisorio mirante a proteggere i cittadini dell’UE e il sistema finanziario, con i seguenti obiettivi fondamentali del cosiddetto ” AML Package”:
(1) concentrare tutte le norme antiriciclaggio e antiterrorismo esistenti che si applicano al settore privato in un nuovo Regolamento;
(2) rendere tali norme più severe e armonizzarle tra gli Stati membri, al fine di eliminare le possibili scappatoie utilizzabili per riciclare proventi illeciti o finanziare il terrorismo.
Tali obiettivi saranno realizzati attraverso:
- Un nuovo Regolamento AML (“AMLR”) sull’antiriciclaggio e sul finanziamento del terrorismo che stabilirà regole uniformi per tutti i soggetti obbligati; e
- La nuova Direttiva AML (la “Sesta direttiva antiriciclaggio” o “AMLD6“) che stabilirà i meccanismi che gli Stati membri dell’UE dovranno mettere in atto ai fini dell’antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo e abrogherà la Quarta direttiva antiriciclaggio dell’UE.
1. IL NUOVO REGOLAMENTO UE SULL’ANTIRICICLAGGIO: PUNTI PRINCIPALI
a) Soggetti obbligati:
L’accordo provvisorio amplia l’elenco dei soggetti obbligati aggiungendo tre nuove categorie:
1. CASP (Crypto Asset Service Provider):
Tutti i CASP saranno tenuti a condurre una due diligence antiriciclaggio sui propri clienti e saranno soggetti ai relativi obblighi antiriciclaggio. Inoltre, i CASP saranno obbligati ad applicare le misure di due diligence sui clienti quando eseguono transazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro.
2. Traders di beni di lusso:
Anche i traders di beni di lusso saranno tenuti ad applicare le misure di due diligence del cliente e gli obblighi di segnalazione antiriciclaggio. I beni di lusso comprendono: metalli preziosi, pietre preziose, gioielli, orologi, auto di lusso, aerei, yacht e opere d’arte.
3. Società di calcio professionistiche e agenti:
Anche questo settore è destinato a essere incluso tra i soggetti obbligati, considerati gli elevati rischi di riciclaggio di denaro. Tuttavia, il Consiglio ha sottolineato che nel settore del calcio i rischi sono soggetti ad ampie variazioni; pertanto, agli Stati Membri dovrebbe essere concessa la possibilità di rimuoverli dall’elenco se rappresentano un rischio basso.
b) Obblighi di due diligence rafforzata
Saranno introdotte misure specifiche di due diligence rafforzata (EDD) per:
(i) i rapporti di corrispondenza transfrontalieri per i CASP; e
(ii) le relazioni d’affari degli istituti di credito e finanziari con persone HNW che coinvolgono un notevole numero di assets.
La mancata applicazione delle misure di EDD costituirà un fattore aggravante ai fini del regime sanzionatorio.
c) Pagamenti in contanti
Per la prima volta verrà introdotto un limite massimo a livello europeo di 10.000 euro per i pagamenti in contanti. Agli Stati membri sarà concessa la possibilità di fissare un limite massimo inferiore.
Inoltre, i soggetti obbligati dovranno identificare e verificare l’identità di una persona che effettua una transazione occasionale in contanti tra i 3.000 e i 10.000 euro.
d) Titolarità Effettiva
Saranno aumentate l’armonizzazione e la trasparenza delle norme sulla titolarità effettiva.
L’accordo sottolinea che la titolarità effettiva è composta da due elementi (proprietà e controllo) che dovranno essere valutati per identificare tutti i titolari effettivi di quel soggetto giuridico o di diversi tipi di soggetti, compresi i soggetti extracomunitari che svolgono attività commerciali nell’UE o che acquistano beni immobili nell’UE.
La soglia di titolarità effettiva è fissata al 25%.
L’accordo include inoltre
– altre norme relative a strutture di proprietà e controllo a più livelli
– disposizioni sulla protezione dei dati e sulla conservazione dei documenti;
– la registrazione della titolarità effettiva di tutti gli enti stranieri che possiedono beni immobili con retroattività al 1° gennaio 2014.
e) Paesi terzi ad alto rischio
I soggetti obbligati dovranno applicare misure di due diligence rafforzate alle transazioni occasionali e alle relazioni commerciali che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio (considerando i loro regimi nazionali di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo) che rappresentano una minaccia per l’integrità del mercato interno dell’UE.
La Commissione Europea effettuerà una valutazione del rischio, sulla base degli elenchi del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
L’elevato livello di rischio giustificherà l’applicazione di ulteriori contromisure specifiche dell’UE o nazionali.
2. LA NUOVA DIRETTIVA COMUNITARIA AML: PUNTI PRINCIPALI
a) Registri della titolarità effettiva:
Le informazioni trasmesse al registro centrale di ciascuno Stato membro dell’UE dovranno essere verificate. Inoltre, ogni registro dovrà segnalare le entità o gli accordi associati a persone o entità soggette a sanzioni finanziarie.
Secondo il testo proposto della Direttiva, i responsabili dei registri avranno la facoltà di effettuare ispezioni presso le sedi delle persone giuridiche registrate, in caso di dubbi sull’accuratezza delle informazioni in loro possesso.
L’accordo stabilisce inoltre che, oltre alle autorità pubbliche e di vigilanza e ai soggetti obbligati, potranno accedere ai registri, tra gli altri, anche soggetti aventi un interesse legittimo, compresi la stampa e la società civile.
La direttiva prevede inoltre che, al fine di facilitare le indagini relative a schemi criminali sui beni immobili, i registri immobiliari siano accessibili alle autorità competenti attraverso un unico punto di accesso, rendendo disponibili tutti i dati importanti come il prezzo, la proprietà, i gravami e i diritti di proprietà, le decisioni giudiziarie, ecc.
b) Unità di informazione finanziaria (UIF)
Secondo l’accordo provvisorio, le UIF nazionali otterranno un accesso immediato e diretto alle informazioni finanziarie, amministrative e di applicazione della legge, comprese le informazioni su tasse, fondi, beni congelati in base a sanzioni finanziarie mirate, trasferimenti di fondi, cripto-trasferimenti, registri nazionali di veicoli a motore, aeromobili e natanti, dati doganali, registri nazionali di armi, ecc.
Nelle operazioni transfrontalieri, le UIF collaboreranno più strettamente con le altre UIF dello Stato membro interessato dalla segnalazione di attività sospetta.
c) Autorità di vigilanza
Ogni Stato membro assicura che tutti i soggetti obbligati stabiliti nel suo territorio siano sottoposti a una vigilanza adeguata ed efficace da parte di una o più autorità di vigilanza. Le autorità di vigilanza applicheranno un approccio basato sul rischio e riferiranno alle UIF tutti i risultati in caso di sospetto.
Saranno introdotte nuove misure di vigilanza per il “settore non finanziario” (ossia i “collegi di vigilanza” antiriciclaggio e antiterrorismo). La nuova autorità europea per l’antiriciclaggio e il finanziamento del terrorismo, “AMLA”, sarà incaricata di redigere standard tecnici di regolamentazione sulle condizioni generali per il funzionamento dei collegi di vigilanza.
OSSERVAZIONI FINALI
Il testo definitivo del regolamento e della direttiva è in fase di ultimazione e sarà presentato per l’approvazione ai rappresentanti degli Stati membri in seno al Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri presso l’Unione europea e al Parlamento europeo.
Dopo l’approvazione, il Consiglio e il Parlamento adotteranno i testi in questione, che saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE.