In data 4 giugno 2024 è stato pubblicato il Provvedimento IVASS n.144 recante modifiche ed integrazioni al Regolamento IVASS n.44/2019, avente ad oggetto disposizioni attuative volte a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela
1. Perché è stato emanato il Provvedimento n. 144/2024?
Il Provvedimento è stato emanato per rendere il Regolamento IVASS 44/2019 pienamente conforme agli “Orientamenti sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile della verifica della conformità in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo” pubblicati il 16 giugno 2022 dall’EBA (‘Orientamenti’).
Per quanto concerne il settore assicurativo, gli Orientamenti riguardano:
a) le imprese di assicurazione italiane;
b) gli intermediari assicurativi italiani;
c) le sedi secondarie di imprese di assicurazione e intermediari assicurativi con sede centrale in uno Stato membro della UE, in un paese aderente allo SEE o in un paese terzo.
Gli Orientamenti hanno lo scopo di:
i) armonizzare l’assetto di governo societario e dei controlli interni in materia di antiriciclaggio;
ii) fornire specifiche indicazioni sul ruolo ed i compiti degli organi sociali, del titolare della funzione antiriciclaggio e del consigliere responsabile per l’antiriciclaggio;
iii) chiarire le modalità di esternalizzazione e le politiche, controlli e procedure a livello di gruppo.
2. Quali sono le modifiche più importanti introdotte dal Provvedimento 144/2024?
A) Introduzione della definizione di “Organo con Funzione di Gestione”
con relativa individuazione dei compiti ad esso spettanti.
Tali compiti erano precedentemente di competenza dell’Alta Direzione.
B) Introduzione dell’obbligo di nominare un Consigliere Responsabile per l’Antiriciclaggio
Entro e non oltre il primo rinnovo degli organi sociali successivamente alla pubblicazione del Provvedimento e comunque non oltre il 30 aprile 2026, tutti gli enti creditizi e gli istituti finanziari destinatari della normativa antiriciclaggio devono identificare un componente dell’organo di gestione responsabile della conformità con la normativa in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo avente i seguenti compiti e caratteristiche:
i) assicurare la piena consapevolezza dell’organo amministrativo in merito ai rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo cui l’impresa è esposta;
ii) fornire gli indirizzi necessari alle funzioni aziendali preposte;
iii) costituire elemento di raccordo tra la funzione antiriciclaggio e l’organo collegiale con funzione di gestione (in mancanza, l’organo amministrativo);
iv) fornire garanzia circa la piena efficacia del sistema dei controlli interni per finalità antiriciclaggio.
C) Chiarimenti sulla Funzione Antiriciclaggio
Il Regolamento 44/2019 è già essenzialmente conforme agli Orientamenti circa ruolo e compiti del titolare della Funzione Antiriciclaggio (intesa come “funzione di verifica della conformità alle norme vigenti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo”).
Il Provvedimento:
i) fornisce dei chiarimenti in merito al rapporto tra il Titolare della Funzione Antiriciclaggio e il Consigliere Responsabile per l’Antiriciclaggio (supra sub B);
ii) introduce l’obbligo di consultazione con la Funzione Antiriciclaggio qualora l’apertura o la prosecuzione di un rapporto continuativo con un cliente a rischio elevato sia sottoposta per legge all’approvazione di un alto dirigente.
D) Chiarimenti sull’esternalizzazione della funzione antiriciclaggio
Il Provvedimento chiarisce che l’esternalizzazione può avere a oggetto solo i compiti della funzione antiriciclaggio e non già la responsabilità della funzione. Pertanto, anche in caso di esternalizzazione, sussiste comunque l’obbligo di nominare un Titolare della Funzione Antiriciclaggio che svolga i compiti di monitoraggio e controllo sulle attività esternalizzate.
E) Obblighi in capo ai Gruppi
Il Provvedimento amplia la portata dei requisiti organizzativi a livello di gruppo come segue:
a)’individuazione di un Consigliere Responsabile per l’Antiriciclaggio di Gruppo (tra i componenti dell’organo con funzione di gestione dell’ultima società controllante italiana);
b) designazione di un Titolare della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo con contestuale indicazione dei suoi compiti che includono:
i) il coordinamento tra le funzioni antiriciclaggio delle singole componenti del gruppo;
ii) redazione di una autovalutazione dei rischi a livello di gruppo;
iii) presentazione agli organi dell’ultima controllante italiana di una relazione annuale;
iv) elaborazione di procedure, standard e metodologie a livello di gruppo.
c) definizione di procedure di controllo a livello di gruppo.
F) Accordi di collaborazione con gli Intermediari Assicurativi
Vengono forniti chiarimenti su tali accordi e sul loro contenuto con riferimento alle informazioni da scambiare in relazione alle “stesse operazioni” e agli “stessi clienti”
(si ricorda che tali nozioni erano già state individuate dall’articolo 18 del Regolamento n. 44/2019 come modificato dal Provvedimento n. 111/2021).
G) Modifiche ai requisiti di idoneità
A seguito dell’emanazione del Provvedimento n. 142/2024 (che, in attuazione del Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 88/2022, integra e modifica i Regolamenti IVASS nn. 29/2016 e 38/2018) vengono introdotte modifiche in tema di requisiti di idoneità alla carica degli esponenti e del titolare della funzione antiriciclaggio, nonché del responsabile SOS, se soggetto diverso.