In data 16 febbraio, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), Banca d’Italia e la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB), d’intesa con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM), hanno pubblicato nei rispettivi siti web l’aggiornamento dei criteri del divieto di interlocking.
Le summenzionate Autorità si erano pronunciate per la prima volta sull’argomento nel 2012 quando l’articolo 36 del c.d. decreto Salva Italia aveva introdotto il divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo o finanziario (c.d. divieto di interlocking).
Successivamente nel 2018, a seguito delle modifiche all’art. 16, comma 1, della l. antitrust apportate dalla l. n. 124/17, le Autorità erano tornate sull’argomento per rivedere i Criteri applicativi della norma sull’interlocking.
Oggi una nuova revisione dei Criteri applicativi si è resa necessaria alla luce delle modifiche apportate dalla l. n. 118/22 alle modalità di calcolo del fatturato rilevante per l’obbligo di comunicazione delle operazioni di concentrazione da parte delle banche, gli intermediari finanziari e imprese di assicurazione previsto nell’art.16, comma 2, della l. n. 287/90 (legge antitrust).
Per quanto le imprese di assicurazione, il novellato quadro normativo stabilisce che «il fatturato è sostituito dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d’assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull’importo dei premi o sul relativo volume complessivo».