L’IVASS ha pubblicato il Provvedimento n. 128 del 20 febbraio 2023, che apporta modifiche ed integrazioni al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del CAP (codice delle assicurazioni private).
Il Provvedimento modifica il Regolamento limitatamente agli articoli 5, 6, 17, 22, 26, 38, 41, 48, 78 e 84.
L’intervento persegue due obiettivi:
- adeguare il contenuto delle disposizioni in materia di titoli di studio, eliminando il riferimento alla durata quinquennale ed all’anno integrativo, in modo da rendere la normativa coerente con l’ordinamento scolastico attuale;
- prevedere l’obbligo per gli intermediari iscritti nel RUI o nell’Elenco annesso, che promuovono e collocano contratti di assicurazione con tecniche di comunicazione a distanza, di comunicare all’IVASS il dominio e l’eventuale sotto-dominio internet utilizzati per tale scopo ai fini della pubblicazione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
La prima modifica prevede l’adeguamento del contenuto della normativa, che riporta l’obbligo di conseguire il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio equipollente, alla normativa primaria vigente.
La seconda modifica prevede l’obbligo per gli intermediari – che operano sul territorio italiano in quanto iscritti nel Registro o inseriti nell’Elenco annesso – di comunicare all’IVASS il dominio e l’eventuale sotto-dominio internet utilizzati per finalità di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza. L’obbligo sussiste anche nei casi di sola promozione tramite internet. L’obiettivo è limitare la proliferazione dei siti internet irregolari e tutelare i consumatori e gli intermediari. L’IVASS, disponendo così di una lista dei domini e dei sotto-domini degli intermediari regolari, potrebbe valutare la possibilità di pubblicare tale elenco sul proprio sito istituzionale come “white list“, aumentando, in tal modo, il livello di accreditamento degli intermediari e garantendo una maggiore tutela dei consumatori.